
Statuto
ALLEGATO A) al N. Rep. 670 e al N. Racc. 545
“ASSOCIAZIONE SOS VIOLENZA DOMESTICA”
STATUTO
Art. 1) Costituzione
E’ costituita un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE SOS VIOLENZA
DOMESTICA ONLUS”.
L’associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.
Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
L’associazione ha l’obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non
lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Art. 2) Sede
L’Associazione ha sede in Peschiera del Garda (VR), Località Berra Vecchia n.1.
Potranno essere istituite altrove sedi secondarie e sezioni distaccate sul territorio
italiano.
Art. 3) Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 4) Scopo
L’associazione, che non ha fini di lucro ed è apolitica, ha esclusivamente fini di
utilità sociale ed agisce nei campi dell’assistenza medico-sanitaria e psicologica nei
confronti di chi è soggetto a violenza morale o materiale.
L’associazione non ha scopo di lucro, non può distribuire in alcun modo –
direttamente o indirettamente – utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o
capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento
facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L’associazione è aconfessionale ed apolitica.
L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone
essenzialmente di assistere e tutelare le vittime, adulti e minori, di maltrattamenti,
violenze sessuali e minacce persecutorie.
L’associazione si propone, altresì, di sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta
contro il maltrattamento e gli abusi agli animali.
L’associazione intende perseguire i propri fini attraverso:
– la creazione di un centro che assista e sostenga dal punto di vista psico-sociale le
vittime di maltrattamenti, violenze sessuali, violenza domestica e minacce
persecutorie;
– la prestazione alle categorie sopra descritte di consulenza ed assistenza medica
gratuita svolta da professionisti iscritti negli appositi albi professionali;
– la prestazione alle categorie sopra descritte di consulenza ed assistenza legale
stragiudiziale gratuita svolta da professionisti iscritti negli appositi albi
professionali;
– la sensibilizzazione in servizi e strutture che si occupano di vittime di violenza
sessuale, domestica, maltrattamenti e atti persecutori sulle procedure idonee per
affrontare questi casi;
– la pubblicazione di scritti (articoli, riviste, libri) sia on-line, sia in forma cartacea,
volti alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro la violenza sessuale,
domestica, maltrattamenti e atti persecutori contro donne, uomini e minori;
– l’organizzazione e la promozione di corsi volti ad incrementare l’autostima e
l’insegnamento delle tecniche di autodifesa personale;
– la promozione di ricerche conoscitive e raccolte dati anche statistici; la loro
divulgazione, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica al fenomeno della
violenza sessuale, domestica, maltrattamenti e minacce persecutorie anche
attraverso l’organizzazione di convegni e seminari dedicati; in generale,
l’assunzione di tutte le iniziative utili per il perseguimento degli scopi suddetti e lo
svolgimento di attività connesse;
– la formazione, attraverso corsi di preparazione specifica, del personale destinato a
svolgere la propria attività nell’associazione.
Per il conseguimento dei propri scopi, l’associazione in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere
occasionalmente raccolte pubbliche di fondi mediante l’organizzazione di feste,
eventi e offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
L’associazione ha comunque il divieto di svolgere attività diverse da quelle
menzionate alla lettera a) dell’articolo 10 comma 1 D. Lgs. 460/97, ad eccezione di
quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5) Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
– dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
– dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
– da erogazioni, donazioni e lasciti.
I proventi con cui provvedere all’attività e alla vita dell’associazione sono costituiti:
– dalle quote associative;
– da eventuali altri contributi che pervengano all’associazione a qualsiasi titolo;
– dal ricavato derivante da manifestazioni, raccolte fondi ed altre attività
organizzate dall’associazione;
– da contributi dello Stato, di enti, di istituzioni pubbliche e/o private, di organismi
internazionali;
– da rimborsi derivanti da convenzioni;
– da ogni altra iniziativa consentita dalla legge.
Art. 6) Soci
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle
finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L’appartenenza
all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto
delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, e ad
un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i
terzi. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al
patrimonio dell’associazione, la segnalazione va fatta in forma scritta al Consiglio
Direttivo, il quale interverrà e dovrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo,
diffida ed eventualmente espulsione dall’Associazione. I soci possono essere
persone fisiche e enti che, condividendo le finalità dell’associazione presentino
richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, compilando il modulo a tal fine
predisposto ed inviandolo all’associazione a mezzo posta ordinaria o elettronica,
che deciderà a maggioranza di voti entro trenta giorni. I Soci si dividono in
fondatori, ordinari e onorari. I Soci fondatori sono coloro i quali hanno partecipato
alla costituzione dell’associazione e hanno sottoscritto l’atto costitutivo; essi
partecipano alla vita sociale con diritto di voto. I soci ordinari sono coloro che
aderiscono successivamente alla costituzione e che versano la quota associativa
minima stabilita dal Consiglio Direttivo nonché le quote specifiche per usufruire di
particolari servizi resi dall’Associazione, in conformità ai propri fini istituzionali;
essi partecipano alla vita sociale con diritto di voto. I soci onorari sono persone
fisiche distintesi per le loro attività di informazione, tutela e salvaguardia degli
scopi perseguiti dall’Associazione, che sono state insignite di tale qualifica
dall’Assemblea dei Soci su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Hanno
funzione di accrescere l’immagine esterna dell’Associazione e di aumentarne il
prestigio. Partecipano alla vita sociale senza diritto di voto. Ciascun socio ha diritto
di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione. Tutti i soci sono tenuti al
pagamento della quota annuale, ad esclusione di quelli onorari, da versarsi
all’Associazione. L’importo della quota annuale viene deliberato dal Consiglio
Direttivo.
Rapporto sociale
La partecipazione all’associazione è personale, non può essere limitata nel tempo e
non è trasmissibile.
Diritti ed obblighi dei soci.
I soci hanno diritto: di partecipare alle Assemblee e di votare (ad esclusione dei
Soci onorari) secondo le modalità previste dal presente statuto; di candidarsi per
ricoprire le cariche associative; di partecipare a tutte le manifestazioni
dell’Associazione; di essere informati e di esercitare il controllo relativamente
all’attività dell’Associazione, in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal
presente Statuto.
I soci sono obbligati: al versamento del contributo associativo annuale entro il 28
febbraio di ciascun anno solare, all’osservanza del presente Statuto, dell’Atto
Costitutivo e dell’eventuale Regolamento; all’osservanza delle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali; al perseguimento degli scopi sociali nei
modi stabiliti dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo; a svolgere la
propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito prestando le attività
preventivamente concordate; ad un comportamento, verso gli altri associati ed
all’esterno dell’associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza, buona fede e rigore morale. Tra i soci vige una disciplina uniforme nel
rapporto associativo e nelle modalità associative.
Recesso: ogni socio può recedere dall’associazione. La volontà di recedere può
essere comunicata in qualunque momento al Consiglio Direttivo per mezzo lettera
raccomandata a/r o mezzo equipollente ed ha efficacia dall’inizio del secondo mese
successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione. In caso di recesso, non
spetterà al socio alcuna restituzione o liquidazione, anche parziale, delle quote
versate, né alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione; conserva invece
l’obbligo di corrispondere la quota associativa per l’anno in cui avviene il recesso.
Esclusione: il socio potrà esser escluso dall’associazione qualora abbia danneggiato
moralmente e materialmente in modo grave l’associazione, non abbia ottemperato
in modo grave alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle
deliberazioni assunte dagli Organi sociali, non effettui il versamento della quota
associativa annuale, dopo reiterati solleciti e nei termini indicatigli dal Consiglio
Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei
suoi membri e di essa viene data comunicazione con motivazione scritta
all’interessato entro 30 (trenta) giorni. Il socio escluso non può vantare alcun diritto
o pretesa sui beni dell’Associazione, mentre conserva l’obbligo di corrispondere la
quota associativa per l’anno sociale in cui avviene l’esclusione.
Art. 7) Organi
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea degli associati;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Vice Presidente;
Il Direttore Scientifico ove nominato;
Il Tesoriere;
Il Segretario;
Il Revisore dei Conti.
Tutte le cariche saranno gratuite o saranno retribuite nel rispetto del comma 6
dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97.
Art. 8) Assemblea
1) L’Assemblea è composta dai Soci Fondatori e da tutti gli associati, che siano in
regola con il pagamento delle quote sociali, qualunque sia il tempo della loro
ammissione; rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese
in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche
se dissenzienti o assenti.
2) Nell’assemblea ogni socio (ad esclusione di quelli onorari) che sia in regola con
il pagamento delle quote sociali ha diritto ad un voto.
3) L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il 30
(trenta) aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando
occorra, per la nomina delle cariche sociali. L’assemblea deve inoltre essere
convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne
sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
4) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno,
del luogo e dell’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, spedito ad
ogni associato a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica con avviso di
ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. L’avviso deve
contenere anche la data per la seconda convocazione.
5) Sono di competenza dell’Assemblea:
– l’approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo;
– la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
– la nomina del Revisore dei Conti;
– le modifiche dello statuto e dei regolamenti, lo scioglimento dell’Associazione, la
nomina di uno o più liquidatori e la decisione sulla devoluzione del patrimonio
residuato dopo la liquidazione;
– delibera sui provvedimenti di esclusione dei soci;
– qualsiasi delibera attinente l’Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio
Direttivo;
– l’approvazione di regolamenti interni.
6) I Soci Fondatori nonché i Soci ordinari in regola con il versamento delle quote
sociali, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e
dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
7) Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e
con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti.
Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre
quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Non sono ammessi voti per corrispondenza o per delega.
8) L’Assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice-Presidente
assistito da un segretario.
Delle adunanze si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 9) Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a
nove, eletti dall’Assemblea dei Soci.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio è in facoltà del
Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima
assemblea.
2) Il Consiglio cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte, predispone i
regolamenti interni e le convenzioni.
Sono altresì di competenza del Consiglio Direttivo:
– le delibere attinenti gli scopi statutari;
– la nomina del Presidente del Consiglio;
– la nomina del Vice-Presidente del Consiglio;
– la nomina del Direttore Scientifico;
– la nomina del Tesoriere.
3) Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente od in mancanza dal
Vice Presidente con avviso contenente l’elenco degli argomenti da trattare spedito
almeno otto giorni prima dell’adunanza per raccomandata, fax o posta elettronica
con avviso di ricevimento. Il Consiglio è inoltre convocato quando ne faccia
richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in mancanza, da
persona nominata dalla maggioranza degli intervenuti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi
componenti e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
4) Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non
siano riservati espressamente ad altri organi associativi e promuove e organizza
l’attività sociale.
Il Consiglio predispone annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo
da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
Il Consiglio delibera sull’ammissione dei nuovi associati.
Il Consiglio determina l’ammontare delle quote associative da versarsi
annualmente dagli associati.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura di un segretario
nominato per l’occasione e sottoscritto da questi e dal Presidente dell’adunanza.
10) Revisore dei conti
Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall’Assemblea dei soci fra associati o terzi
che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Esso non può
essere contemporaneamente membro del Consiglio Direttivo.
Il Revisore Unico dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Il Revisore Unico ha il compito di controllare trimestralmente la gestione
amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una
relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore ha facoltà di partecipare alle
riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
L’attività del Revisore Unico deve risultare da apposito libro, nel quale devono
essere riportate anche le relazioni ai bilanci.
11) Il Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può
essere rieletto.
Il Presidente presiede l’Assemblea, convoca e preside le riunioni del Consiglio
Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni ed in generale coordina i lavori
dell’Associazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio in via
generale o di volta in volta.
In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice
Presidente.
12) Il Direttore Scientifico
Il Direttore Scientifico, se necessario, viene eletto dal Consiglio direttivo e può
essere membro o meno dello stesso, dura in carica 3 (tre) anni e può essere
riconfermato. Si fa carico della parte sanitaria e di assistenza alle vittime e coordina
le attività degli avvocati, del personale sanitario, dei medici, degli psicologi, degli
assistenti sociali, ecc..
13) Tesoriere
Il Tesoriere è nominato, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Può
essere membro del Consiglio Direttivo. All’atto della nomina, il Consiglio
stabilisce funzioni e durata della carica.
Il Tesoriere, in particolare, cura la gestione di cassa, sovrintende alla tenuta della
contabilità e dei libri sociali; entro 60 giorni dalla fine del bilancio finanziario,
predispone in accordo con il Presidente la proposta di bilancio consuntivo annuale
da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo; svolge ogni ulteriore
compito affidatogli.
14) Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
All’atto della nomina, il Consiglio stabilisce funzioni e durata della carica.
Il Segretario, in particolare: assiste il Presidente ed il Direttore Scientifico nelle
funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell’Associazione;
verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo; svolge ogni ulteriore compito
affidatogli.
15) Esercizi – Bilancio – Utili di gestione
L’esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni
anno.
Entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell’esercizio il Consiglio direttivo dovrà
provvedere alla redazione del bilancio da presentare, unitamente a quello
preventivo per il nuovo esercizio, all’assemblea, da convocarsi entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio medesimo per la sua approvazione.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione
nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore
di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della
medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
16) Scioglimento
In caso di scioglimento dell’associazione l’Assemblea nominerà uno o più
liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di
legge.
Quanto residuerà esaurita la liquidazione, verrà devoluto, su indicazione
dell’Assemblea e ad opera dei liquidatori a favore di altra Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo
diversa destinazione imposta per legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve agli aderenti.
18) Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al codice civile e alla
normativa vigente in materia.
F.to Ketty Remelli
F.to Gabriella Poli
F.to Patrizia Bertagna
F.to Mariagrazia Giane
F.to Iole Pasquetti
F.to Giovanni Calvelli L.S.
26 novembre 2013
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