Statuto
ALLEGATO A) al N. Rep. 670 e al N. Racc. 545 “ASSOCIAZIONE SOS VIOLENZA DOMESTICA”
STATUTO
Art. 1) Costituzione
E’ costituita un’associazione denominata “ASSOCIAZIONE SOS VIOLENZA DOMESTICA ONLUS”.
L’associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
L’associazione ha l’obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Art. 2) Sede
L’Associazione ha sede in Peschiera del Garda (VR), Località Berra Vecchia n.1. Potranno essere istituite altrove sedi secondarie e sezioni distaccate sul territorio italiano.
Art. 3) Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 4) Scopo
L’associazione, che non ha fini di lucro ed è apolitica, ha esclusivamente fini di utilità sociale ed agisce nei campi dell’assistenza medico-sanitaria e psicologica nei confronti di chi è soggetto a violenza morale o materiale.
L’associazione non ha scopo di lucro, non può distribuire in alcun modo – direttamente o indirettamente – utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L’associazione è aconfessionale ed apolitica.
L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si propone essenzialmente di assistere e tutelare le vittime, adulti e minori, di maltrattamenti, violenze sessuali e minacce persecutorie.
L’associazione si propone, altresì, di sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro il maltrattamento e gli abusi agli animali.
L’associazione intende perseguire i propri fini attraverso:
– la creazione di un centro che assista e sostenga dal punto di vista psico-sociale le vittime di maltrattamenti, violenze sessuali, violenza domestica e minacce persecutorie;
– la prestazione alle categorie sopra descritte di consulenza ed assistenza medica gratuita svolta da professionisti iscritti negli appositi albi professionali;
– la prestazione alle categorie sopra descritte di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale gratuita svolta da professionisti iscritti negli appositi albi professionali;
– la sensibilizzazione in servizi e strutture che si occupano di vittime di violenza sessuale, domestica, maltrattamenti e atti persecutori sulle procedure idonee per affrontare questi casi;
– la pubblicazione di scritti (articoli, riviste, libri) sia on-line, sia in forma cartacea, volti alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica contro la violenza sessuale, domestica, maltrattamenti e atti persecutori contro donne, uomini e minori;
– l’organizzazione e la promozione di corsi volti ad incrementare l’autostima e l’insegnamento delle tecniche di autodifesa personale;
– la promozione di ricerche conoscitive e raccolte dati anche statistici; la loro divulgazione, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica al fenomeno della violenza sessuale, domestica, maltrattamenti e minacce persecutorie anche attraverso l’organizzazione di convegni e seminari dedicati; in generale, l’assunzione di tutte le iniziative utili per il perseguimento degli scopi suddetti e lo svolgimento di attività connesse;
– la formazione, attraverso corsi di preparazione specifica, del personale destinato a svolgere la propria attività nell’associazione.
Per il conseguimento dei propri scopi, l’associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi mediante l’organizzazione di feste, eventi e offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
L’associazione ha comunque il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’articolo 10 comma 1 D. Lgs. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 5) Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
– dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
– dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
– da erogazioni, donazioni e lasciti.
I proventi con cui provvedere all’attività e alla vita dell’associazione sono costituiti:
– dalle quote associative;
– da eventuali altri contributi che pervengano all’associazione a qualsiasi titolo;
– dal ricavato derivante da manifestazioni, raccolte fondi ed altre attività organizzate dall’associazione;
– da contributi dello Stato, di enti, di istituzioni pubbliche e/o private, di organismi internazionali;
– da rimborsi derivanti da convenzioni;
– da ogni altra iniziativa consentita dalla legge.
Art. 6) Soci
L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, e ad un comportamento corretto, sia nelle relazioni interne verso gli altri Soci che con i terzi. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, la segnalazione va fatta in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale interverrà e dovrà applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida ed eventualmente espulsione dall’Associazione. I soci possono essere persone fisiche e enti che, condividendo le finalità dell’associazione presentino richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, compilando il modulo a tal fine predisposto ed inviandolo all’associazione a mezzo posta ordinaria o elettronica, che deciderà a maggioranza di voti entro trenta giorni. I Soci si dividono in fondatori, ordinari e onorari. I Soci fondatori sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell’associazione e hanno sottoscritto l’atto costitutivo; essi partecipano alla vita sociale con diritto di voto. I soci ordinari sono coloro che aderiscono successivamente alla costituzione e che versano la quota associativa minima stabilita dal Consiglio Direttivo nonché le quote specifiche per usufruire di particolari servizi resi dall’Associazione, in conformità ai propri fini istituzionali; essi partecipano alla vita sociale con diritto di voto. I soci onorari sono persone fisiche distintesi per le loro attività di informazione, tutela e salvaguardia degli scopi perseguiti dall’Associazione, che sono state insignite di tale qualifica dall’Assemblea dei Soci su proposta unanime del Consiglio Direttivo. Hanno funzione di accrescere l’immagine esterna dell’Associazione e di aumentarne il prestigio. Partecipano alla vita sociale senza diritto di voto. Ciascun socio ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione. Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota annuale, ad esclusione di quelli onorari, da versarsi all’Associazione. L’importo della quota annuale viene deliberato dal Consiglio Direttivo.
Rapporto sociale
La partecipazione all’associazione è personale, non può essere limitata nel tempo e non è trasmissibile.
Diritti ed obblighi dei soci.
I soci hanno diritto: di partecipare alle Assemblee e di votare (ad esclusione dei Soci onorari) secondo le modalità previste dal presente statuto; di candidarsi per ricoprire le cariche associative; di partecipare a tutte le manifestazioni dell’Associazione; di essere informati e di esercitare il controllo relativamente all’attività dell’Associazione, in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto.
I soci sono obbligati: al versamento del contributo associativo annuale entro il 28 febbraio di ciascun anno solare, all’osservanza del presente Statuto, dell’Atto Costitutivo e dell’eventuale Regolamento; all’osservanza delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo; a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito prestando le attività preventivamente concordate; ad un comportamento, verso gli altri associati ed all’esterno dell’associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede e rigore morale. Tra i soci vige una disciplina uniforme nel rapporto associativo e nelle modalità associative.
Recesso: ogni socio può recedere dall’associazione. La volontà di recedere può essere comunicata in qualunque momento al Consiglio Direttivo per mezzo lettera raccomandata a/r o mezzo equipollente ed ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione. In caso di recesso, non spetterà al socio alcuna restituzione o liquidazione, anche parziale, delle quote versate, né alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione; conserva invece l’obbligo di corrispondere la quota associativa per l’anno in cui avviene il recesso.
Esclusione: il socio potrà esser escluso dall’associazione qualora abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’associazione, non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, non effettui il versamento della quota associativa annuale, dopo reiterati solleciti e nei termini indicatigli dal Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri e di essa viene data comunicazione con motivazione scritta all’interessato entro 30 (trenta) giorni. Il socio escluso non può vantare alcun diritto o pretesa sui beni dell’Associazione, mentre conserva l’obbligo di corrispondere la quota associativa per l’anno sociale in cui avviene l’esclusione.
Art. 7) Organi
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea degli associati;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Vice Presidente;
Il Direttore Scientifico ove nominato;
Il Tesoriere;
Il Segretario;
Il Revisore dei Conti.
Tutte le cariche saranno gratuite o saranno retribuite nel rispetto del comma 6 dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97.
Art. 8) Assemblea
1) L’Assemblea è composta dai Soci Fondatori e da tutti gli associati, che siano in regola con il pagamento delle quote sociali, qualunque sia il tempo della loro ammissione; rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se dissenzienti o assenti.
2) Nell’assemblea ogni socio (ad esclusione di quelli onorari) che sia in regola con il pagamento delle quote sociali ha diritto ad un voto.
3) L’Assemblea deve essere convocata almeno una volta all’anno entro il 30 (trenta) aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali. L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
4) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l’indicazione del giorno, del luogo e dell’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata. L’avviso deve contenere anche la data per la seconda convocazione.
5) Sono di competenza dell’Assemblea:
– l’approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo;
– la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
– la nomina del Revisore dei Conti;
– le modifiche dello statuto e dei regolamenti, lo scioglimento dell’Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la decisione sulla devoluzione del patrimonio residuato dopo la liquidazione;
– delibera sui provvedimenti di esclusione dei soci;
– qualsiasi delibera attinente l’Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
– l’approvazione di regolamenti interni.
6) I Soci Fondatori nonché i Soci ordinari in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
7) Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Non sono ammessi voti per corrispondenza o per delega.
8) L’Assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice-Presidente assistito da un segretario.
Delle adunanze si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 9) Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da cinque a nove, eletti dall’Assemblea dei Soci.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea.
2) Il Consiglio cura l’esecuzione delle deliberazioni assunte, predispone i regolamenti interni e le convenzioni.
Sono altresì di competenza del Consiglio Direttivo:
– le delibere attinenti gli scopi statutari;
– la nomina del Presidente del Consiglio;
– la nomina del Vice-Presidente del Consiglio;
– la nomina del Direttore Scientifico;
– la nomina del Tesoriere.
3) Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente od in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l’elenco degli argomenti da trattare spedito almeno otto giorni prima dell’adunanza per raccomandata, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento. Il Consiglio è inoltre convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona nominata dalla maggioranza degli intervenuti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
4) Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati espressamente ad altri organi associativi e promuove e organizza l’attività sociale.
Il Consiglio predispone annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.
Il Consiglio delibera sull’ammissione dei nuovi associati.
Il Consiglio determina l’ammontare delle quote associative da versarsi annualmente dagli associati.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale a cura di un segretario nominato per l’occasione e sottoscritto da questi e dal Presidente dell’adunanza.
10) Revisore dei conti
Il Revisore Unico dei Conti è nominato dall’Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Esso non può essere contemporaneamente membro del Consiglio Direttivo.
Il Revisore Unico dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Il Revisore Unico ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
L’attività del Revisore Unico deve risultare da apposito libro, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.
11) Il Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
Il Presidente presiede l’Assemblea, convoca e preside le riunioni del Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni ed in generale coordina i lavori dell’Associazione ed esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio in via generale o di volta in volta.
In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
12) Il Direttore Scientifico
Il Direttore Scientifico, se necessario, viene eletto dal Consiglio direttivo e può essere membro o meno dello stesso, dura in carica 3 (tre) anni e può essere riconfermato. Si fa carico della parte sanitaria e di assistenza alle vittime e coordina le attività degli avvocati, del personale sanitario, dei medici, degli psicologi, degli assistenti sociali, ecc..
13) Tesoriere
Il Tesoriere è nominato, dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Può essere membro del Consiglio Direttivo. All’atto della nomina, il Consiglio stabilisce funzioni e durata della carica.
Il Tesoriere, in particolare, cura la gestione di cassa, sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri sociali; entro 60 giorni dalla fine del bilancio finanziario, predispone in accordo con il Presidente la proposta di bilancio consuntivo annuale da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo; svolge ogni ulteriore compito affidatogli.
14) Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
All’atto della nomina, il Consiglio stabilisce funzioni e durata della carica.
Il Segretario, in particolare: assiste il Presidente ed il Direttore Scientifico nelle funzioni amministrative inerenti alla gestione corrente dell’Associazione; verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo; svolge ogni ulteriore compito affidatogli.
15) Esercizi – Bilancio – Utili di gestione
L’esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro 90 (novanta) giorni dalla fine dell’esercizio il Consiglio direttivo dovrà provvedere alla redazione del bilancio da presentare, unitamente a quello preventivo per il nuovo esercizio, all’assemblea, da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio medesimo per la sua approvazione.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
16) Scioglimento
In caso di scioglimento dell’associazione l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
Quanto residuerà esaurita la liquidazione, verrà devoluto, su indicazione dell’Assemblea e ad opera dei liquidatori a favore di altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve agli aderenti.
18) Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al codice civile e alla normativa vigente in materia.
F.to Ketty Remelli
F.to Gabriella Poli
F.to Patrizia Bertagna
F.to Mariagrazia Giane
F.to Iole Pasquetti
F.to Giovanni Calvelli L.S.
26 novembre 2013